Art. 9.
(Funzioni e compiti dello Stato).

      1. Le funzioni dello Stato sono esercitate attraverso politiche generali e di settore concernenti l'assetto del territorio, la tutela dell'ambiente e dei beni paesaggistici, la promozione dello sviluppo economico-sociale, del rinnovo e della riqualificazione urbane. Allo Stato competono, inoltre, i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con gli organismi dell'Unione europea in materia di assetto del territorio e di politiche urbane.
      2. Per l'attuazione delle politiche di cui al comma 1, lo Stato promuove, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositi programmi di intervento, coordinando la propria azione con quella dell'Unione europea e delle regioni.
      3. Nell'ambito del governo del territorio sono riservati allo Stato:

          a) la definizione e l'aggiornamento delle linee fondamentali di assetto del territorio nazionale, di cui all'articolo 11 della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

          b) le competenze riconosciute dalla legislazione vigente allo Stato in materia di

 

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aree naturali protette di interesse nazionale, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di distretti idrografici, di bonifica dei siti di interesse nazionale, di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

          c) la pianificazione e la programmazione delle reti infrastrutturali a carattere nazionale e degli interventi per la tutela e la messa in sicurezza del territorio dai rischi naturali e antropici;

          d) la definizione della normativa tecnica da applicare sul territorio nazionale riguardante la sicurezza sismica, i requisiti minimi per la tutela dell'igiene e della sicurezza, per l'accessibilità e la fruibilità degli abitati e delle costruzioni, nonché per la qualità dei tessuti urbani e delle dotazioni territoriali;

          e) l'osservazione e il monitoraggio delle trasformazioni e dello sviluppo del territorio attraverso l'armonizzazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi informativi di livello regionale.

      4. Sono esercitate dallo Stato, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni: le funzioni amministrative relative all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, coerenti con le scelte di sostenibilità sociale, ambientale ed economica; la fissazione dei criteri per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per la conservazione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, per la difesa del suolo e per l'equilibrio e la tutela degli ecosistemi; le funzioni amministrative relative all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale.